Home

 

Indice

 

Chi Siamo

 

ADHD

 

Farmaci

 

Terapia

 

Legge

 

Società

 

Risorse

 

.:: Tristano | C.Ajmone | G.Antonucci | F.Baughman | M.Loiacono | L.Mosher | T.Szasz ::.

Cause Legali

Diritti

Legislazione

OPG


NUOVO DVD AUTOPRODUZIONE VIDEO

DVD Autoproduzione Anti-Psichiatria

È uscito il nuovo DVD El Paso per l'autoproduzione di video antipsichiatrici per arricchire la tua distro con 7 documentari!

DVD Autoproduzione Anti-Psichiatria

VAI AL DVD!


Sentenza di Assoluzione di Tristano Ajmone per il Reato di Evasione

— Tribunale di Novi Ligure, 17 Maggio 2007—


CLICCA QUI PER LA
SENTENZA COMPLETA IN PDF!


All’udienza del 17.5.2007, che vedeva Tristano Ajmone imputato del reato di evasione perché “in regine di arresti domiciliari presso la comunità «Il Montello» di Serravalle Scrivia, evadeva. In Serravalle Scrivia (AL) il 10 settembre 2001” il Giudice Onorario della sezione distaccata di Novi Ligure, Dr. Davide Albini, ha pronunziato la sentenza di cui qui sotto riportiamo la parte conclusiva — che consideriamo di interesse saliente per il tema della psichiatria forense.

In sede d’udienza il PM chiedeva “la concessione delle attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e la condanna dell’imputato alla pena di mesi quattro di reclusione;” mentre l’avvocato difensore “dr. Vito Zaccagnino di Torino, in sostituzione dell’Avv. Piero D’Ettorre di Torino, difensore di fiducia dell’imputato, chiede l’assoluzione ai sensi dell’art. 530/1 C.P.P., per causa di giustificazione di cui all’art. 54 C.P., in subordine la, concessione delle attenuanti generiche prevalenti, con condanna nei minimi edittali della pena e applicazione dell’indulto.”

Parte Finale della Sentenza

[...] Le risultanze dibattimentali hanno portato questo Giudice alla conclusione che solo astrattamente corretto è apparso l’inquadramento della sola condotta operato dall’organo inquirente, ma non ha trovato riscontro pienamente nelle risultanze processuali.

IN FATTO ED IN DIRITTO. Emergeva dalle informative dei militari incaricati delle indagini e già deputati al controllo del prevenuto, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso la Comunità Il Montello di Serravalle Scrivia, come lo stesso si fosse presentato presso gli stessi militari, lamentando di voler proseguire nell’espiazione della misura cautelare anche in idonea struttura carceraria o, al limite, presso l’O.P.G.

Riferiva come più volte avesse chiesto un colloquio con il medico competente, in quanto accusava sintomatologia negativa causata, in base alle proprie pregresse esperienze di terapia, dal farmaco somministratogli in dosi comunque eccessive.

Poiché in veste di degente non gli era stato possibile ottenere un colloquio né con l’autorità giudiziaria, né con quella di pubblica sicurezza deputata al controllo, né infine con i sanitari per esporgli il problema di salute che lo affliggeva, si recava dai carabinieri.

Ricordava, anche in sede di interrogatorio reso davanti ai militari, di ssere stato ancora in quel giorno sottoposto a terapia intensiva ed in particolare a somministrazione intensiva del farmaco Entumin neurolettico di cui si lamentava; ricordava a fatica l’inutile attesa del sanitario con il quale voleva colloquiare ed infine la sua presenza presso la locale caserma dei carabinieri, con gli stessi che cercavano di mantenerlo in stato di veglia anche somministrandogli del caffè e strattonandolo per un braccio.

A fronte della relazione positiva redatta dalla competente ASL in relazione al paziente che evidenziava il tentativo da parte dello stesso di sottoporsi a terapia più adeguata rispetto a quella cui era sottoposto, di cui lamentava la nocività, attesa l’assoluta necessità di procedere a supplemento di istruttoria, il giudice acquisiva ex art. 441 co. 5 c.p.p. monografia del presidio sanitario relativo al farmaco in questione, da cui emergeva una consistente serie di effetti collaterali negativi.

Tra questi basta ricordare l’ipotensione posturale, tachicardia, sincope, disturbo della visione, sedazione, stati confusionali, distonia parossistica, ipocinesia, acatisi (sintomi tutti compatibili con quanto descritto nel verbale di interrogatorio e con gli effetti negativi paventati dallo stesso imputato), talvolta comportante un complesso di sintomi potenzialmente fatale; viene pertanto raccomandata cautela

Il reato di evasione è delitto di danno istantaneo con carattere commissivo e ad effetti permanenti, per la cui sussistenza del dolo è sufficiente, nel caso di detenuto inottemperante agli obblighi di permanenza nel luogo di detenzione anche se diverso dallo stabilimento carcerario, ovvero di rientro dal permesso premio concessogli ex art. 30 L. 354/75, la consapevole omissione del rientro nei termini fissati.

Ed ancora: la condotta di colui che colpito dalla misura cautelare degli arresti domiciliari ed autorizzato ad assentarsi ai sensi dell’art. 284 co. 3 c.p.p., si assenti per ragioni diverse dalle quali per cui è stata concessa tale autorizzazione, non rappresenta una trasgressione delle prescrizioni inerenti la misura cautelare, sanzionabile processualmente ex art. 276 c.p.p. con l’aggravamento della misura, ma integra gli estremi del reato di evasione.

Infatti l’autorizzazione ad assentarsi non attiene alle modalità di esecuzione della misura cautelare degli arresti domiciliari, o della detenzione domiciliare, già definita in tutti i suoi aspetti con le eventuali prescrizioni del caso, ma attiene all’operatività della misura, che viene momentaneamente sospesa per il tempo strettamente necessario per consentire le attività autorizzate dall’A.G.

Perdurante lo stato di detenzione del recluso, per la consumazione dello stesso, è pertanto sufficiente la conquista della libertà da parte chi se ne trovi legalmente privato, qui comprovato dalle ordinanze applicative di misura alternativa alla detenzione disposte dalla competente Magistratura di Sorveglianza, mentre lo stato di consumazione perdura, ogni qualvolta venga acclarato, fino a quando viene meno la condizione di evaso.

Nel caso di specie è emersa pienamente la prova che il prevenuto si sia allontanato dal luogo dove doveva scontare la misura concessa, ma in questo modo risulta provata la sola condotta.

Il delitto de quo è di natura dolosa e prevede, oltre la coscienza di allontanarsi dal luogo di detenzione, altresì la volontà di perseguire tale fine; dalle emergenze processuali è invece emersa la mancanza di tale volontà, anzi una volontà contraria, ma la necessità di essere nelle condizioni di ottemperare agli obblighi imposti, in primis nelle condizioni fisiche di farlo.

È pertanto sicuramente carente questo elemento volitivo ed anzi, potrebbe adombrarsi — ma la mancanza dell’elemento psicologico del reato è assorbente l’eventuale sussistenza di causa di giustificazione, sicuramente meno favorevole — la sussistenza di uno stato di necessità.

L’imputato dovrà pertanto essere mandato assolto perché il fatto non [sussiste.] costituisce reato

PQM

il Giudice di Novi Ligure
visto l’art. 530 c.p.p.

assolve

AJMONE TRISTANO JONATHAN dal reato lui ascritto perché il fatto non [sussiste.] costituisce reato.

Giorni 90 per i motivi.

Novi Ligure 3 maggio 2007

Dr. Davide ALBINI




• • • Bollettino OISM • • •

Iscriviti ora al Bollettino OISM e sarai sempre aggiornato via eMail circa le novità nel campo della salute mentale e la lotta contro la psichiatria...

CLICCA QUI PER ISCRIVERTI!